Fonti Normative
L. 9
gennaio 1956, n. 25.
Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia.
1. L'ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare
mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte
compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di
terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse
appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso
di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere
conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in
tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle
finalitàper le quali le Forze militari dello Stato sono
costituite.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere
conferite anche alla memoria.
2. L'Ordine Militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le
documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di
Savoia.
I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti
nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di
questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e
anzianità di classe e i diritti che ne derivano.
3. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della
Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il
Ministro della difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque
membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra
ufficiali decorati dell'ordine, con una uguale rappresentanza
delle tre Forze armate.
È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale
dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad
una delle classi dell'Ordine.
4. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
Cavalieri di Gran Croce;
Grandi ufficiali;
Commendatori;
Ufficiali;
Cavalieri.
Lo statuto previsto dall'art. 12 della presente legge fissa le
condizioni per il conferimento delle singole classi di
decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini
corrispondenti a ciascuna classe.
5. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite
con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo
quanto stabilito dal successivo art. 6.
6. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere
concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su
proposta del Ministro per la difesa; a militari stranieri
benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di
cui all'art. 8.
7. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e
gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare
e dell'aria, può essere conferita "alla Bandiera" la croce di
cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di
classi superiori.
8. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la
pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953,
n. 259. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle
medaglie al valor militare.
Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale sia concessa
una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata
percepisce la sola pensione relativa a quest'ultima.
Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte
le corrispondenti pensioni.
9. Le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non
possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:
per la classe di cavaliere di gran croce . . . . . . . . 12
per la classe di grande ufficiale. . . . . . . . . . . . 25
per la classe di commendatore. . . . . . . . . . . . . . 56
per la classe di ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . 140
per la classe di cavaliere . . . . . . . . . . . . . . . 700
Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e
sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle
Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine,
potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi
inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
10. Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine Militare
d'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 18 del regio
decreto 4 novembre 1932, n. 1423.
11. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa
di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado
militare.
Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della
croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo
1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati
dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio
dell'Ordine alla Commissione prevista dall'art. 7 di detta
legge.
12. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la
difesa.
D.P.R. 12 febbraio 1960.
Approvazione dello statuto dell'Ordine Militare d'Italia.
Articolo unico. È approvato lo statuto dell'Ordine Militare
d'Italia, composto di quindici articoli, che visto e firmato dal
Ministro per la difesa, viene allegato al presente decreto.
Statuto dell'Ordine Militare d'Italia
1. Gli scopi e gli organi dell'Ordine Militare d'Italia sono
quelli indicati nella legge 9 gennaio 1956, n. 25.
2. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio
dell'Ordine Militare d'Italia sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la
difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario
dell'Ordine.
3. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in
carica tre anni e possono essere riconfermati.La sostituzione
dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in volta,
un terzo del loro numero.
4. Il Consiglio dell'Ordine esprime parere sulle proposte di
conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla cancelleria
dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.
Il parere del Consiglio è sottoposto al Presidente della
Repubblica, Capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su
proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere
dell'Ordine.
5. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza di
voti.
A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole
alla concessione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di
almeno sette componenti il Consiglio, compreso il presidente.
In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro
più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.
6. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi
eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni
belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.
Tale decorazione può essere concessa al generale di armata
dell'Esercito e ufficiale di grado corrispondente della Marina e
dell'Aeronautica che in guerra o, comunque, in operazioni di
carattere militare, abbia esercitato il comando ottenendo
risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.
La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono
essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per
capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la
responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione
abbia validamente contribuito al felice risultato di un'azione
bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di
singolare importanza e di notevole utilità.
Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite
all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo
l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore,
abbia, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di
responsabilià e coraggio, contribuito alla riuscita di una
operazione bellica o comunque di una operazione di carattere
militare di notevole utilità.
La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare
di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra
assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e
dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare abbia
validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante
azione bellica alla presenza del nemico.
La croce di cavaliere "alla bandiera" è conferita nei casi
indicati dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
7. L'ufficiale di qualunque grado già fregiato della decorazione
di una classe dell'Ordine può ottenere il conferimento di quella
classe superiore ove acquisisca nuove benemerenze contemplate
dal presente statuto.
8. L'anzianità di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine
Militare d'Italia è determinata dalla data del fatto d'arme o
dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere
militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.
9. I decorati delle varie classi dell'Ordine Militare d'Italia,
con la grande uniforme, portano: e cavalieri o cavalieri
ufficiali, la croce di cavaliere o quella di ufficiale sul petto
a sinistra; se commendatori, la commenda pendente dal collo
tenuta dal nastro;
se grandi ufficiali, la croce pendente dal collo ed una stella
d'argento sul petto a sinistra;
se cavalieri di gran croce, la gran croce pendente dalla fascia
posta ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro e la
stella dell'Ordine sul petto a sinistra.
Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini
corrispondenti alle insegne.
Il decorato che dopo conseguito una croce dell'Ordine venga
insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e
i nastrini relativi ad esse.
Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere ad esse
concesse.
10. Le croci dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite ai
militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta
formulata dal superiore immediato del militare o da altro
superiore piùelevato.
La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e
pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data
del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere
militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce
che di massima, non viene concessa se non a guerra conclusa o ad
operazione di carattere militare ultimata.
11. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito il
decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le
insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
gli ufficiali superiori, se commendatore;
gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
12. La consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia si
effettua in forma solenne e possibilmente da parte della più
alta Autorità militare competente per territorio.
13. Le concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia
sono pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale
appartiene il militare, l'unità o la bandiera premiata.
14. Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare
d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano
per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui
all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
15. Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive
classi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 9 gennaio
1956, n. 25, sono specificate nell'allegato al presente decreto
sotto le lettere A, B, C, D, E.
Allegato
A) 1a classe - gran croce, consta di:
a) una placca d'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella
con 8 gruppi di raggi intagliati a somiglianza di brillanti, con
sovrapposta la croce dell'Ordine, in oro, di mm. 50;
b) una croce in oro a quattro braccia uguali lanceolate, di mm.
60 di diametro, smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda,
a destra di quercia ed a sinistra di alloro, smaltata in verde
intercalata da bacche smaltate in rosso. Nel centro, in oro, due
sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, la
data di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma
(1947) in campo rosso cerchiato d'oro; sul rovescio in oro "R.I"
(Repubblica Italiana) in campo bianco, contornato dalla leggenda
"Al Merito
Militare" su fascia rossa. La croce è sormontata da una corona,
metàdi quercia a sinistra e metà di alloro a destra, smaltata in
verde. Questa croce è appesa ad un nastro turchino con rosso in
palo a tre bande uguali di mm. 101;
c) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11, sormontato
da tre stellette d'oro.
B) 2a classe - grande ufficiale, consta di:
a) una placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di
diametro con sovrapposta croce di mm. 40;
b) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di
diametro, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine, di mm.
50;
c) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due
stellette d'oro.
C) 3a classe - commendatore, consta di:
a) croce uguale a quella di grande ufficiale;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una
stelletta d'oro.
D) 4a classe - cavaliere ufficiale, consta di:
a) croce uguale alle precedenti, ma di mm. 40 e sormontata,
invece che dalla corona, da un trofeo di armi, bandiere e
cimiero in oro, appesa al nastro dei colori dell'Ordine di mm.
37;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una
stelletta d'argento.
E) 5a classe - cavaliere, consta di:
a) croce uguale alla precedente, ma senza trofeo;
b) nastrino uguale a quello di gran croce.
R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 (1).
Nuove disposizioni per la concessione delle
Medaglia e Croce di Guerra al valor militare.
1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare
gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico
onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito
di emulazione negli appartenenti alle forze militari.
2. Le decorazioni al valor militare sono:le medaglie d'oro,
d'argento e di bronzo e la croce al valor militare (2).
3. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i
quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto
omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano
affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice
iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese
belliche.
La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo
quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni
aspetto, un esempio degno di essere imitato.
4. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor
militare possono essere concesse anche per imprese di carattere
militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le
caratteristiche di cui al precedente art. 3 (3).
La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che
in tempo di guerra.
5. In tempo di pace il carattere militare deve essere
riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa
alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono
istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.
Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o
tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi
alle finalità per le quali sono istituite le forze militari
dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra
natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le
armi.
6. Il grado della decorazione al valor militare si commisura
alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata
dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla
elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del
rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e dalla
somma dei risultati conseguiti.
La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente
della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola,
costituire titolo ad una decorazione al valor militare né
indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale
risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
7. Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana
sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra,
di mare e dell'aria; e si effettua con decreto Reale.
La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di
guerra, essere delegata dal Re agli alti Comandi militari, non
inferiori ai Comandi armata; ma, anche in tale caso, il
conferimento è di poi sanzionato con decreto Reale.
I decreti Reali di conferimento di decorazioni al valor militare
quando non sono emessi motuproprio, sono emanati su proposta del
Ministro per la guerra; oppure su proposta dei Ministri per la
marina e per l'aeronautica per le rispettive forze militari;
oppure su proposta del Ministro per le colonie per le
imprese coloniali.
8. Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della
proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro
superiore più elevato.
Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per
comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in
evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via
gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il
proprio parere.
Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale
competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data
del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati
motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove
mesi (4).
9. È dovere del comandante del corpo di vigilare perché non
siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor
militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi
dipendenti e perché non si verifichino ingiustificati ritardi
nell'inoltro delle proposte stesse.
10. Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze
militari che abbiano compiuto un atto di valore militare,
l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità
militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità
civili.
La proposta deve essere rimessa al Comando della divisione
militare competente per territorio (od al Comando similare per
le altre forze armate) che, completatane, se occorra, la
istruttoria, la trasmette, per la via gerarchica,
all'Amministrazione centrale competente.
Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente
art. 8 per quanto riguarda termini e modalità.
11. La proposta al Re, da parte del Ministro competente, deve
essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare,
costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza
della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Di
esso debbono far parte almeno due ufficiali della forza armata
alla quale il militare appartiene.
Con apposito decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro
per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per
l'aeronautica, per le colonie e per le finanze, sarà provveduto
alla costituzione di tale organo consultivo ed alle modalità del
suo funzionamento (5).
12. In tempo di guerra, quando la entità dell'atto di valore lo
comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento
delle operazioni belliche, può farsi luogo al conferimento di
decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con
procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite
disposizioni.
13. Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole
proposte, non è ammesso reclamo.
Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto
una decorazione di grado più elevato di quella concessa.
È peraltro consentito all'autore di un atto di valor militare di
chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di
sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una
decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.
14. Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto
vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto
dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor
militare può essere concessa alla sua memoria.
Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare,
concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in
proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata
pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purché
conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani; o,
in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre,
ovvero al maggiore dei fratelli.
Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i
brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui
egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se
egli era estraneo alle forze militari dello Stato.
In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in
proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse
alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei
brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di
legge sulle concessioni. E tali disposizioni si applicano per
detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già
in possesso delle insegne e dei brevetti.
15. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor
militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della
legge 24 marzo 1932, n. 543, circa i casi in cui si incorre
nella perdita di diritto o discrezionale di esse.
16. Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino
una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno
con una appropriata decorazione al valor militare e senza
limitazione di numero.
Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per
un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti
di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.
La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di
grado superiore non è ammessa.
17. A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno
annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto
Reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918,
n. 17 (6).
Peraltro agli stranieri per origine sono conferite le sole
medaglie, senza l'assegno suddetto.
18. L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è
corrisposto vita naturale durante al decorato. Esso è
riversibile senza diminuzione nella misura, a favore della
vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata
sentenza di separazione per colpa di lei e sinché conservi lo
stato vedovile o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinché
siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile.
La riversibilità del soprassoldo di medaglia dei militari morti
per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, è
ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a
favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni
prescritte dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona
defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei
congiunti a favore del quale è ammessa la riversibilità.
L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è
mai cedibile né sequestrabile.
19. Le insegne delle decorazioni al valor militare possono
essere indossate anche sull'abito civile.
È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al
valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua
vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata
sentenza di separazione per colpa di lei e sinché conservi lo
stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.
20. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti
delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di
cui al precedente art. 14; la riversibilità dell'assegno annuo
annesso alle medaglie, di cui al precedente art. 18;
l'autorizzazione ad indossare le insegne, di cui al precedente
art. 19: è necessario essere immuni da gravi carichi penali e
morali.
21. I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le
insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile,
hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e
gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie
al valor militare che abbiano diritto di indossare ed
effettivamente
indossino in modo visibile le insegne.
I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa
militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da
parte dei militari di pari grado.
22. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse
anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a
comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni
belliche.
Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il
reparto decorato ne sia dotato.
L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor
militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in
perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o
comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa
che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.
23. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni
di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con
inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta Ufficiale. Di
esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la
comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di
nascita del decorato.
Spetta al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della
popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo
pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che
eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni
altro mezzo ritenuto opportuno.
24. La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai
congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi,
deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme
esteriori, dinnanzi alle truppe schierate ed in occasione di una
festa nazionale o di una solennità militare.
25. Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda
le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle
decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e
dimensioni, per tutti i gradi.
Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore
turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.
Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e
contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e
di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di
bronzo e di argento.
Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo
è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro,
inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso
metallo (7).
26. Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle
sinora in vigore in materia di concessioni delle medesime e
della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il
precedente art. 25.
Il Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri
interessati, provvederà alla emanazione delle norme occorrenti
per la esecuzione del presente decreto.
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1932, n. 261.
(2) Così sostituito dall'art. 1, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480,
recante l'esenzione al tempo di pace della concessione della
croce al valore militare.
(3) Così sostituito dall'art. 2, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480.
L'art. 3 del predetto decreto così recitava:
"Art. 3. - L'insegna della croce al valor militare porterà nel
verso la dicitura "croce al valor militare".
Il predetto articolo è stato abrogato dall'art. 2, R.D. 5
settembre 1942, n. 1273, il cui art. 1 ha così modificato la
dicitura: "al valor militare".
(4) Comma così sostituito dal R.D. 13 luglio 1939, n. 1260,
recante variante al R.D. 4 novembre 1932, n. 1423.
(5) Vedi R.D. 30 marzo 1933, n. 422
(6) Vedi ora L. 27 marzo 1953, n. 259.
(7) Così sostituito dal R.D. 10 maggio 1943, n. 629, recante
estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor
militare
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