ISTITUTO DEL NASTRO AZZURRO FRA COMBATTENTI DECORATI AL VALOR MILITARE

 

 

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L. 9 gennaio 1956, n. 25.
Riordinamento dell'Ordine Militare d'Italia.

1. L'ordine militare d'Italia ha lo scopo di ricompensare mediante il conferimento di decorazioni le azioni distinte compiute in guerra da unità delle Forze armate nazionali di terra, di mare e dell'aria o da singoli militari ad esse appartenenti, che abbiano dato sicure prove di perizia, di senso di responsabilità e di valore.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche per operazioni di carattere militare compiute in tempo di pace, quando siano strettamente connesse alle finalitàper le quali le Forze militari dello Stato sono costituite.
Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere conferite anche alla memoria.
2. L'Ordine Militare d'Italia raccoglie e custodisce tutte le documentazioni relative ai decreti dell'Ordine militare di Savoia.
I decorati dell'Ordine Militare di Savoia, sono trasferiti nell'Ordine Militare d'Italia, si fregiano dei distintivi di questo e mantengono le loro decorazioni, assegnazioni e anzianità di classe e i diritti che ne derivano.
3. Capo dell'Ordine Militare d'Italia è il Presidente della Repubblica.
Cancelliere e Tesoriere dell'Ordine Militare d'Italia è il Ministro della difesa.
L'Ordine ha un consiglio composto da un presidente e da cinque membri. Il presidente e i membri del consiglio sono nominati tra ufficiali decorati dell'ordine, con una uguale rappresentanza delle tre Forze armate.
È segretario dell'Ordine militare d'Italia un ufficiale dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica, appartenente ad una delle classi dell'Ordine.
4. L'Ordine Militare d'Italia comprende cinque classi:
Cavalieri di Gran Croce;
Grandi ufficiali;
Commendatori;
Ufficiali;
Cavalieri.
Lo statuto previsto dall'art. 12 della presente legge fissa le condizioni per il conferimento delle singole classi di decorazioni e stabilisce il modello delle insegne e dei nastrini corrispondenti a ciascuna classe.
5. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, sentito il Consiglio dell'Ordine, salvo quanto stabilito dal successivo art. 6.
6. Le decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia possono essere concesse, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per la difesa; a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra.
Agli anzidetti militari non è corrisposta la pensione annua di cui all'art. 8.
7. Nel caso di azioni di guerra particolarmente distinte e gloriose compiute da unità delle Forze armate di terra, di mare e dell'aria, può essere conferita "alla Bandiera" la croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia ma non decorazioni di classi superiori.
8. Alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia è annessa la pensione annua nella misura stabilita dalla legge 27 marzo 1953, n. 259. Tale pensione è cumulabile con gli assegni annessi alle medaglie al valor militare.
Il decorato dell'Ordine Militare d'Italia al quale sia concessa una decorazione dello stesso Ordine di classe più elevata percepisce la sola pensione relativa a quest'ultima.
Alle Bandiere decorate di più croci di cavaliere competono tutte le corrispondenti pensioni.
9. Le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia non possono eccedere, per le singole classi, i seguenti limiti:
per la classe di cavaliere di gran croce . . . . . . . . 12
per la classe di grande ufficiale. . . . . . . . . . . . 25
per la classe di commendatore. . . . . . . . . . . . . . 56
per la classe di ufficiale . . . . . . . . . . . . . . . 140
per la classe di cavaliere . . . . . . . . . . . . . . . 700
Nei suddetti limiti sono comprese le pensioni di reversibilità e sono escluse le pensioni annesse alle decorazioni concesse alle Bandiere delle armi, corpi e reparti militari.
Verificandosi delle vacanze nelle classi superiori dell'Ordine, potranno essere concesse pensioni in soprannumero nei gradi inferiori, nel limite numerico delle vacanze stesse.
10. Alle pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia si applicano le disposizioni dell'art. 18 del regio decreto 4 novembre 1932, n. 1423.
11. Il militare appartenente all'Ordine Militare d'Italia cessa di far parte dell'Ordine nel caso che sia privato del suo grado militare.
Le disposizioni relative alla perdita delle medaglie e della croce di guerra al valor militare contenute nella legge 24 marzo 1932, n. 453, sono estese, in quanto applicabili, ai decorati dell'Ordine Militare d'Italia, sostituito il Consiglio dell'Ordine alla Commissione prevista dall'art. 7 di detta legge.
12. Lo statuto dell'Ordine è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa.

D.P.R. 12 febbraio 1960.
Approvazione dello statuto dell'Ordine Militare d'Italia.

    Articolo unico. È approvato lo statuto dell'Ordine Militare d'Italia, composto di quindici articoli, che visto e firmato dal Ministro per la difesa, viene allegato al presente decreto.
Statuto dell'Ordine Militare d'Italia
1. Gli scopi e gli organi dell'Ordine Militare d'Italia sono quelli indicati nella legge 9 gennaio 1956, n. 25.
2. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.
3. Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.La sostituzione dei componenti il Consiglio non può superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.
4. Il Consiglio dell'Ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.
Il parere del Consiglio è sottoposto al Presidente della Repubblica, Capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere dell'Ordine.
5. Il Consiglio delibera a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti.
A parità di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sette componenti il Consiglio, compreso il presidente.
In assenza del presidente, il Consiglio è presieduto dal membro più elevato in grado e a parità di grado dal più anziano.
6. La gran croce è esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.
Tale decorazione può essere concessa al generale di armata dell'Esercito e ufficiale di grado corrispondente della Marina e dell'Aeronautica che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, abbia esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.
La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacità, valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilità assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione abbia validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilità.
Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, abbia, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilià e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilità.
La croce di cavaliere può essere altresì conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare abbia validamente concorso a risolvere favorevolmente una importante azione bellica alla presenza del nemico.
La croce di cavaliere "alla bandiera" è conferita nei casi indicati dall'art. 7 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
7. L'ufficiale di qualunque grado già fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine può ottenere il conferimento di quella classe superiore ove acquisisca nuove benemerenze contemplate dal presente statuto.
8. L'anzianità di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine Militare d'Italia è determinata dalla data del fatto d'arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.
9. I decorati delle varie classi dell'Ordine Militare d'Italia, con la grande uniforme, portano: e cavalieri o cavalieri ufficiali, la croce di cavaliere o quella di ufficiale sul petto a sinistra; se commendatori, la commenda pendente dal collo tenuta dal nastro;
se grandi ufficiali, la croce pendente dal collo ed una stella d'argento sul petto a sinistra;
se cavalieri di gran croce, la gran croce pendente dalla fascia posta ad armacollo dalla spalla destra al fianco sinistro e la stella dell'Ordine sul petto a sinistra.
Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne.
Il decorato che dopo conseguito una croce dell'Ordine venga insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi ad esse.
Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere ad esse concesse.
10. Le croci dell'Ordine Militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore piùelevato.
La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che di massima, non viene concessa se non a guerra conclusa o ad operazione di carattere militare ultimata.
11. Indipendentemente dal grado militare di cui è rivestito il decorato dell'Ordine Militare d'Italia che porti visibilmente le insegne dell'Ordine ha diritto agli onori militari previsti per:
gli ufficiali inferiori, se cavaliere o cavaliere ufficiale;
gli ufficiali superiori, se commendatore;
gli ufficiali generali, se grande ufficiale o gran croce.
12. La consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della più alta Autorità militare competente per territorio.
13. Le concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale appartiene il militare, l'unità o la bandiera premiata.
14. Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 9 gennaio 1956, n. 25.
15. Le caratteristiche delle decorazioni per le rispettive classi di cui all'art. 4, primo comma, della legge 9 gennaio 1956, n. 25, sono specificate nell'allegato al presente decreto sotto le lettere A, B, C, D, E.
Allegato
A) 1a classe - gran croce, consta di:
a) una placca d'argento di mm. 85 di diametro, a forma di stella con 8 gruppi di raggi intagliati a somiglianza di brillanti, con sovrapposta la croce dell'Ordine, in oro, di mm. 50;
b) una croce in oro a quattro braccia uguali lanceolate, di mm. 60 di diametro, smaltata in bianco, e fra queste una ghirlanda, a destra di quercia ed a sinistra di alloro, smaltata in verde intercalata da bacche smaltate in rosso. Nel centro, in oro, due sciabole incrociate con punte rivolte in alto e tra queste, la data di fondazione dell'Ordine (1855) e sotto quella di riforma (1947) in campo rosso cerchiato d'oro; sul rovescio in oro "R.I" (Repubblica Italiana) in campo bianco, contornato dalla leggenda "Al Merito
Militare" su fascia rossa. La croce è sormontata da una corona, metàdi quercia a sinistra e metà di alloro a destra, smaltata in verde. Questa croce è appesa ad un nastro turchino con rosso in palo a tre bande uguali di mm. 101;
c) nastrino con i colori dell'Ordine di mm. 37 x 11, sormontato da tre stellette d'oro.
B) 2a classe - grande ufficiale, consta di:
a) una placca uguale a quella di gran croce, ma di mm. 75 di diametro con sovrapposta croce di mm. 40;
b) croce uguale a quella di gran croce, ma di mm. 50 di diametro, appesa ad un nastro con i colori dell'Ordine, di mm. 50;
c) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da due stellette d'oro.
C) 3a classe - commendatore, consta di:
a) croce uguale a quella di grande ufficiale;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'oro.
D) 4a classe - cavaliere ufficiale, consta di:
a) croce uguale alle precedenti, ma di mm. 40 e sormontata, invece che dalla corona, da un trofeo di armi, bandiere e cimiero in oro, appesa al nastro dei colori dell'Ordine di mm. 37;
b) nastrino uguale a quello di gran croce, sormontato da una stelletta d'argento.
E) 5a classe - cavaliere, consta di:
a) croce uguale alla precedente, ma senza trofeo;
b) nastrino uguale a quello di gran croce.

R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 (1).
Nuove disposizioni per la concessione delle Medaglia e Croce di Guerra al valor militare.


1. Le decorazioni al valor militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari.

2. Le decorazioni al valor militare sono:le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare (2).

3. Le decorazioni al valor militare sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche.
La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato.

4. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al valor militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di cui al precedente art. 3 (3).
La croce di guerra al valor militare non si conferisce altro che in tempo di guerra.

5. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore.
Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi.

6. Il grado della decorazione al valor militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo col quale esso è stato affrontato, e dalla somma dei risultati conseguiti.
La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire titolo ad una decorazione al valor militare né indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi.
 
7. Il conferimento delle decorazioni al valor militare promana sempre dal Re, comandante di tutte le forze militari di terra, di mare e dell'aria; e si effettua con decreto Reale.
La potestà di conferire le dette decorazioni può, in tempo di guerra, essere delegata dal Re agli alti Comandi militari, non inferiori ai Comandi armata; ma, anche in tale caso, il conferimento è di poi sanzionato con decreto Reale.
I decreti Reali di conferimento di decorazioni al valor militare quando non sono emessi motuproprio, sono emanati su proposta del Ministro per la guerra; oppure su proposta dei Ministri per la marina e per l'aeronautica per le rispettive forze militari; oppure su proposta del Ministro per le colonie per le
imprese coloniali.

8. Per i militari in servizio sotto le armi la iniziativa della proposta può essere presa dal superiore immediato, o da altro superiore più elevato.
Le proposte, corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere.
Esse debbono essere trasmesse all'Amministrazione centrale competente entro il termine perentorio di sei mesi dalla data del fatto, salvo che ricorrano particolari e giustificati motivi, nel qual caso il detto termine è prolungato fino a nove mesi (4).
 
9. È dovere del comandante del corpo di vigilare perché non siano indebitamente omesse proposte di decorazioni al valor militare nei riguardi di militari in servizio sotto le armi suoi dipendenti e perché non si verifichino ingiustificati ritardi nell'inoltro delle proposte stesse.

10. Per i militari in congedo e per gli estranei alle forze militari che abbiano compiuto un atto di valore militare, l'iniziativa della proposta può essere assunta dalle autorità militari locali o, in mancanza di esse, anche da autorità civili.
La proposta deve essere rimessa al Comando della divisione militare competente per territorio (od al Comando similare per le altre forze armate) che, completatane, se occorra, la istruttoria, la trasmette, per la via gerarchica, all'Amministrazione centrale competente.
Anche per tali proposte valgono le disposizioni del precedente art. 8 per quanto riguarda termini e modalità.

11. La proposta al Re, da parte del Ministro competente, deve essere preceduta dal parere di un organo consultivo militare, costituito a tal uopo, il quale si pronuncia sulla convenienza della concessione e sul grado della decorazione da conferire. Di esso debbono far parte almeno due ufficiali della forza armata alla quale il militare appartiene.
Con apposito decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con i Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le colonie e per le finanze, sarà provveduto alla costituzione di tale organo consultivo ed alle modalità del suo funzionamento (5).

12. In tempo di guerra, quando la entità dell'atto di valore lo comporti e quando lo consiglino le vicende dello svolgimento delle operazioni belliche, può farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.

13. Contro la decisione negativa, adottata a riguardo di singole proposte, non è ammesso reclamo.
Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa.
È peraltro consentito all'autore di un atto di valor militare di chiedere, nelle debite forme ed entro il termine perentorio di sei mesi dal fatto per il quale egli ritenga di meritare una decorazione, se sia stato fatto luogo alla relativa proposta.

14. Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria.
Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli.
Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato.
In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle concessioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti.

15. Nelle proposte e nelle concessioni di decorazioni al valor militare debbono essere tenute presenti le disposizioni della legge 24 marzo 1932, n. 543, circa i casi in cui si incorre nella perdita di diritto o discrezionale di esse.

16. Gli atti di valore militare reiterati, quando non comportino una ricompensa di altra natura, possono essere premiati ciascuno con una appropriata decorazione al valor militare e senza limitazione di numero.
Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona.
La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa.

17. A ciascuna medaglia al valor militare è annesso un assegno annuo (soprassoldo) il cui ammontare è fissato per decreto Reale, in conformità del disposto della legge 13 gennaio 1918, n. 17 (6).
Peraltro agli stranieri per origine sono conferite le sole medaglie, senza l'assegno suddetto.

18. L'assegno annuo annesso alle medaglie (soprassoldo) è corrisposto vita naturale durante al decorato. Esso è riversibile senza diminuzione nella misura, a favore della vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinché conservi lo stato vedovile o degli orfani legittimi, cumulativamente, sinché siano minorenni e, se femmine, anche di stato nubile.
La riversibilità del soprassoldo di medaglia dei militari morti per causa di servizio di guerra, o attinente alla guerra, è ammessa, oltre che a favore della vedova e degli orfani, anche a favore di altri congiunti, con le norme e le condizioni prescritte dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.
Quando trattisi di concessioni fatte alla memoria di persona defunta, l'assegno annuo è concesso direttamente a quello dei congiunti a favore del quale è ammessa la riversibilità.
L'assegno annuo annesso alle medaglie al valor militare non è mai cedibile né sequestrabile.

19. Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.
È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinché conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui.

20. Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle decorazioni al valor militare concesse alla memoria, di cui al precedente art. 14; la riversibilità dell'assegno annuo annesso alle medaglie, di cui al precedente art. 18; l'autorizzazione ad indossare le insegne, di cui al precedente art. 19: è necessario essere immuni da gravi carichi penali e morali.

21. I decorati di medaglie al valor militare, che indossino le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; e gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che abbiano diritto di indossare ed effettivamente
indossino in modo visibile le insegne.
I decorati di medaglie al valor militare che vestano la divisa militare ed indossino le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.

22. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche.
Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato.
L'assegno annuo (soprassoldo) annesso alle medaglie al valor militare, concesse come ricompense collettive, è corrisposto in perpetuo alla cassa dell'ente che amministra il reparto o comando decorato ed è erogato in premio ai militari di truppa che siansi distinti nell'anno per condotta e disciplina.

23. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di
nascita del decorato.
Spetta al detto Comune l'obbligo di portare a conoscenza della popolazione ogni concessione con apposita affissione nell'albo pretorio ed anche con la inserzione nelle pubblicazioni che eventualmente emanino dall'Amministrazione comunale, e con ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

24. La consegna delle insegne ai decorati viventi, od ai congiunti di coloro che siano deceduti, od a reparti o comandi, deve aver luogo con la maggiore possibile solennità di forme esteriori, dinnanzi alle truppe schierate ed in occasione di una festa nazionale o di una solennità militare.

25. Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.
Tale distintivo è costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.
Esso è privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.
Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo è contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo (7).

26. Le presenti disposizioni sostituiscono ed abrogano quelle sinora in vigore in materia di concessioni delle medesime e della croce di guerra al valor militare, salvo quanto dispone il precedente art. 25.
Il Ministro per la guerra, di concerto con gli altri Ministri interessati, provvederà alla emanazione delle norme occorrenti per la esecuzione del presente decreto.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 novembre 1932, n. 261.
(2) Così sostituito dall'art. 1, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480, recante l'esenzione al tempo di pace della concessione della croce al valore militare.
(3) Così sostituito dall'art. 2, R.D. 17 ottobre 1941, n. 1480. L'art. 3 del predetto decreto così recitava:
"Art. 3. - L'insegna della croce al valor militare porterà nel verso la dicitura "croce al valor militare".
Il predetto articolo è stato abrogato dall'art. 2, R.D. 5 settembre 1942, n. 1273, il cui art. 1 ha così modificato la dicitura: "al valor militare".
(4) Comma così sostituito dal R.D. 13 luglio 1939, n. 1260, recante variante al R.D. 4 novembre 1932, n. 1423.
(5) Vedi R.D. 30 marzo 1933, n. 422
(6) Vedi ora L. 27 marzo 1953, n. 259.
(7) Così sostituito dal R.D. 10 maggio 1943, n. 629, recante estensione dell'uso del nastro azzurro alla croce al valor militare