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Ricompense al Valor Militare > Medaglie d'Oro, Argento e Bronzo e Croce al Valor Militare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaglie e Croci al Valor Militare Regolamentate con R.D. 4 novembre 1932, n. 1423 e successive modificazioni, le decorazioni al Valor Militare sono istituite per esaltare gli atti di eroismo militare, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, ad un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle forze militari. Le decorazioni al Valor Militare sono: Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al Valor Militare e sono concesse a coloro i quali, per compiere un atto di ardimento che avrebbe potuto omettersi senza mancare al dovere ed all'onore, abbiano affrontato scientemente, con insigne coraggio e con felice iniziativa, un grave e manifesto rischio personale in imprese belliche. La concessione di dette decorazioni può aver luogo tuttavia solo quando l'atto compiuto sia tale che possa costituire, sotto ogni aspetto, un esempio degno di essere imitato. Le medaglie d'oro, d'argento e di bronzo e la croce al Valor Militare possono essere concesse anche per imprese di carattere militare compiute in tempo di pace, quando in esse ricorrano le caratteristiche di coraggio, felice iniziativa e rischio manifesto. In tempo di pace il carattere militare deve essere riconosciuto ad ogni impresa la quale sia strettamente connessa alle finalità per le quali le forze militari dello Stato sono istituite; qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore. Quando l'impresa tenda soltanto a fini filantropici o tipicamente professionali, estranei o non strettamente connessi alle finalità per le quali sono state istituite le forze militari dello Stato, si fa luogo alla concessione di ricompense di altra natura, anche se l'autore sia un militare in servizio sotto le armi. Il grado della decorazione al Valor Militare si commisura alla entità dell'atto di valore compiuto, quale è determinata dagli elementi che lo costituiscono e, segnatamente, dalla elevatezza degli intendimenti dell'autore, dalla gravità del rischio e dal modo con quale esso è stato affrontato e dalla somma dei risultati conseguiti. La perdita della vita può essere la dimostrazione più evidente della gravità del rischio; tuttavia essa non può, da sola, costituire alcun titolo ad una decorazione al Valor Militare ne indurre ad una supervalutazione dell'impresa compiuta, quale risulta dal complesso di tutti gli altri elementi. Le proposte corredate da tutti i documenti necessari per comprovare la realtà e le circostanze del fatto e per porre in evidenza tutti gli elementi del valore, sono avanzate per la via gerarchica, onde le autorità superiori possano esprimere il proprio parere. Non è del pari ammesso reclamo per ottenere per lo stesso fatto una decorazione di grado più elevato di quella concessa. Quando l'autore di un atto di valore militare sia rimasto vittima del proprio eroismo, o quando, comunque, sia deceduto dopo il compimento dell'atto di valore, la decorazione al valor militare può essere concessa alla sua memoria. Le insegne ed i brevetti delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di persona deceduta, sono attribuite in proprietà alla vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e purché conservi lo stato vedovile; od al primogenito degli orfani; o, in mancanza dell'una o degli altri, al padre, ovvero alla madre, ovvero al maggiore dei fratelli. Quando manchino detti congiunti prossimi, le insegne ed i brevetti del deceduto sono attribuiti in proprietà al Corpo cui egli apparteneva, se militare; ovvero al Comune di nascita, se egli era estraneo alle forze militari dello Stato. In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle decorazioni concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle concessioni. E tali disposizioni si applicano per detti passaggi, anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso delle insegne e dei brevetti. Non è peraltro consentito il conferimento di più decorazioni per un solo fatto d'armi, anche se molteplici siano stati gli atti di ardimento compiuti in tale fatto d'armi dalla stessa persona. La commutazione di più decorazioni di grado inferiore in una di grado superiore non è ammessa. Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile. È data facoltà di fregiarsi delle insegne delle decorazioni al valor militare, concesse alla memoria di un deceduto, alla sua vedova nei confronti della quale non sia stata pronunziata sentenza di separazione per colpa di lei e sinché conservi lo stato vedovile; oppure al padre; oppure alla madre di lui. Le decorazioni al valor militare possono essere concesse anche ad intieri reparti non inferiori alle compagnie od a comandi che siansi collettivamente distinti per valore in azioni belliche. Le insegne sono appese alla bandiera o al labaro quando il reparto decorato ne sia dotato. A cura del Ministero competente, delle singole concessioni di decorazioni al valor militare viene data pubblica notizia con inserzione nel proprio bollettino e nella Gazzetta Ufficiale. Di esse viene inoltre data particolare partecipazione, con la comunicazione integrale delle motivazioni, al Comune di Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche ed i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare è identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi. Presentano sul fronte lo stemma della Repubblica italiana (prima dell’avvento di quest’ultima riportava lo stemma Sabaudo) con la dicitura al “Valore Militare” e sul retro una coroncina di alloro che lascia uno spazio libero nel quale viene inciso il nome del Decorato e la data del fatto d’arme. L'insegne sono sostenute da un nastro di seta “turchino-celeste” della larghezza di 37 millimetri
Le decorazioni non si portano sempre complete sull'Uniforme ma vengono rappresentate dai cosiddetti "nastrini", parte del nastro cui la decorazione è di norma appesa, opportunamente confezionato in dimensioni standardizzate (10x37 mm) ed apposti al di sopra del taschino sinistro della giubba o camicia. Sulle tenute storiche a doppia abbottonatura si applicano al centro del petto.
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