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Croce d'Onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero.
La Croce d'Onore per le vittime del terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero, è stata istituita con la legge 10 ottobre 2005, n. 207
La Croce d'onore e' attribuita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente al personale che sia deceduto ovvero abbia subito una invalidita' permanente pari o superiore all'80 % della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di atti comunque ostili commessi in suo danno all'estero durante lo svolgimento di operazioni militari e civili autorizzate dal Parlamento, tranne che nell'ipotesi di cui all'articolo 78 della Costituzione (Stato di Guerra).
Nel caso di conferimento alla memoria, la Croce d'onore e'attribuita al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle, ovvero, in assenza dei parenti sopra indicati, al comune di residenza dell'insignito.
Il conferimento della Croce d'onore non pregiudica la concessione di altre o diverse ricompense riferite allo stesso fatto.
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Croce d'Onore |
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